Con la risoluzione n. 72 del 28 ottobre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo apposito per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 541 della Legge di stabilità per il 2013.
Come noto, infatti, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa per il concessionario della riscossione, al fine di ottenere la sospensione dei tributi da lui stesso indicati ai sensi dell'art. 1, comma 537 della legge 228/2012, deve corrispondere una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, di tale sanzione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione in esame, il codice tributo "5347" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".
Nella compilazione del modello di versamento F24 Accise, il codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Inoltre, deve essere indicato: