Con il Comunicato stampa del 14 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state avviate le operazioni di pagamento per gli oltre 96mila contribuenti che, essendo rimasti senza sostituto d'imposta dal quale ottenere la restituzione dei crediti Irpef, sono stati ammessi alla presentazione del modello 730/2013 dal Decreto del Fare (art. 51-bis del D.L. n. 69/2013).
Come noto, l'art. 51-bis, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che, nel 2013, i lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell'assistenza fiscale in assenza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio, presentassero, dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013, la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730/2013, se dalla medesima fosse risultato un esito contabile a credito.
La disposizione, in pratica, consente ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte emergente dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Circa i tempi e le modalità di rimborso, l'Amministrazione finanziaria precisa che, a partire dal 15 dicembre i contribuenti che hanno comunicato il proprio codice Iban saranno rimborsati direttamente sul proprio conto corrente. Per tutti gli altri contribuenti, a partire dal 21 dicembre, saranno, invece, disponibili presso gli uffici postali i rimborsi in contanti.
A regime, cioè a partire dal 2014, i contribuenti senza datore di lavoro potranno presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il 730 non solo quando, come quest'anno, eseguita la liquidazione del modello, ne scaturisce un importo a credito, ma anche quando l'esito contabile è a debito.