Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento - legge 92/2012.



Come è noto, la legge Fornero di riforma del mercato del lavoro ha introdotto una nuova prestazione di esodo (art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge n. 92 del 28 giugno 2012) per fare fronte agli esuberi aziendali, incentivando l'uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull'argomento per illustrare i chiarimenti forniti dall'INPS relativi alla verifica dei requisiti soggettivi di accesso all'esodo ed alla quantificazione dell'onere per la fideiussione.

In particolare, l'Istituto precisa che la domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica "contatti" del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)", inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale).

I datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello che trasmettiamo in allegato (all. n.1).

Alla stessa devono essere allegati l'accordo di esodo e l'elenco contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi (vedi allegato n.2)

Per l'esodo di personale non dirigente, le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Per gli accordi riguardanti l'esodo di dirigenti, le parti devono darsi atto che l'associazione sindacale legittimata a stipulare l'accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività.

I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione. La delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.

Considerato che il prospetto di quantificazione dell'onere si basa sulla contribuzione correlata presunta al momento della presentazione della domanda preliminare, qualora, successivamente, risulti una diversa quantificazione della contribuzione, dovrà essere il datore di lavoro ad indicare nel flusso Uniemens il corretto imponibile e comunicarlo all'INPS.

 

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