S’informa che, il decreto interministeriale 10.4.2013 nell' individuare le aree geografiche beneficiarie delle agevolazioni previste per le assunzioni effettuate con il contratto in questione, ha dato concreta applicazione ai relativi incentivi contributivi per il personale femminile assunto nel periodo 1.1.2009-31.12.2012.
L'INAIL, pertanto, ha fornito le relative istruzioni operative, di seguito evidenziate, per consentire la corretta fruizione delle predette agevolazioni da parte delle aziende.
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Contratto di inserimento – Requisiti |
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Dal 14.5.2011 le agevolazioni contributive per l'assunzione di personale femminile sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti: · mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; · residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative 'in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile … sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.' Con riferimento al concetto di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, l'INAIL precisa che sono considerati non 'regolarmente retribuiti': • i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi; • le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annua, è inferiore a: a) 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto; b) 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro(articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir).
Il datore di lavoro è tenuto a verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età, il rispetto dei predetti requisiti.
Si ricorda, infine, che a decorrere dall'1.1.2013 il contratto di inserimento è stato abrogato dall'art.1, commi 14 e 15, della legge 92/2012. Tuttavia è stata fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia (ivi comprese le agevolazioni contributive) per le assunzioni effettuate tramite tale contratto entro il 31.12.2012.
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Incentivi pari al 25% |
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Il decreto fa salvi gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012; pertanto, sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per tali contratti stipulati su tutto il territorio nazionale con personale femminile, fermo restando che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario anche il requisito dell'essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura del 25%, infatti, non costituisce aiuto di Stato e, quindi, si applica su tutto il territorio nazionale. Resta ferma, comunque, la possibilità per l'Istituto di verificare l'effettiva sussistenza di tale requisito.
Incentivi superiori al 25% La fruizione degli incentivi economici in misura superiore al 25 per cento, è ammessa solamente per le lavoratrici che oltre a risiedere, lavorino nelle regioni sottoindicate (art. 1 del citato decreto interministeriale)
Inoltre l'agevolazione contributiva superiore al 25% dal 14.5.2011 per le assunzioni in esame è subordinata alle seguenti condizioni (Regolamento CE 800/2008):
· intensità lorda dell'aiuto: l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (75 per cento per i disabili) dei costi ammissibili ossia dei costi salariali per un massimo di 12 mesi dall'assunzione; · incremento netto del numero dei dipendenti: l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; · durata minima del contratto: il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. |
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Istruzioni operative
I datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni in maniera corretta e conforme al citato decreto interministeriale, ivi compreso l'ulteriore requisito per le assunzioni dal 14.5.2011, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento.
I datori di lavoro, invece, che in presenza delle predette condizioni per usufruire dell'agevolazione in misura superiore al 25%, non ne hanno usufruito o ne hanno usufruito in misura inferiore, devono trasmettere via Pec all'INAIL, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012. In tale dichiarazione devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti, nonché il relativo codice, indicato nella tabella allegata.
I datori di lavoro che hanno usufruito dell'agevolazione in misura superiore al 25% non avendone i requisiti, devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via Pec alla Sede INAIL competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quelle già trasmesse per gli anni 2009-2012, utilizzando il predetto modello.
Alla ricezione delle dichiarazioni, l'Istituto rideterminerà il premio con apposito provvedimento da notificare agli interessati. L'eventuale premio a debito dovrà essere pagato entro il termine fissato dall'INAIL e comunicato con il provvedimento stesso.
L'eventuale premio a credito versato dovrà essere rimborsato.
Le riduzioni in esame rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, pertanto, in presenza di debiti insoluti, non si farà luogo a determinazione del premio con applicazione della riduzione non fruita o fruita in misura inferiore a quella spettante, se non previa regolarizzazione della posizione contributiva.