Circolare Ministero del lavoro relativa alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.


Il Ministero del lavoro con circolare n. 30 del 2015 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina normativa sugli ammortizzatori sociali.

In particolare, il predetto Dicastero, ad integrazione della precedente circolare n. 24/2015, ha chiarito che in caso di cessazione di attività le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni non avranno più la possibilità di prorogare il predetto trattamento in quanto l'attività risulta già cessata al momento della proroga.

Tuttavia alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali eventualmente presentati a decorrere dal 24 settembre 2015, si applicherà la normativa previgente sia in relazione al procedimento amministrativo che alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

Rispetto alle modalità di presentazione dell'istanza, inoltre, il Ministero del lavoro ha chiarito che le aziende che abbiano presentato richiesta di proroga successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto di trattamenti già concessi di cigs per ristrutturazione e riorganizzazione  o di contratti di solidarietà, si applicano le disposizioni della normativa previgente a livello procedurale e contributivo.

Viceversa, alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà che siano state presentate dopo il 23 settembre 2015, deve essere applicata la disciplina normativa di cui al dlgs 148/2015 anche qualora l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio della sospensione avvenga in data precedente al 24 settembre 2015. 

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