Regime pensionistico sperimentale donna- legge di stabilità 2016-prime indicazioni Inps


La legge di stabilità 2016, all'art.1. comma 281, al fine di portare a conclusione  la sperimentazione di cui alla legge 243/2004, ha disposto l'estensione della facoltà di accesso al cosiddetto "regime sperimentale donna" anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti dalle predette disposizioni (57 anni di età e 35 di contributi se lavoratrici dipendenti, 58 anni di età e 35 di contributi se autonome), adeguati agli  incrementi della speranza di vita (3 mesi),  entro il 31 dicembre 2015, anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

Pertanto, i predetti requisiti si intendono perfezionati nel rispetto del regime delle decorrenze  (12 mesi dalla maturazione degli stessi per le lavoratrici dipendenti e  18 mesi per le autonome) e del sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, criteri già previsti per la predetta sperimentazione dalla legge 243/2004. Si ricorda, al riguardo, che prima della disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2016  anche la decorrenza della pensione doveva invece risultare maturata entro il 31.12.2015.  

Alla luce di tali modifiche normative, l'Inps, nel fare riserva di fornire successivamente ulteriori chiarimenti per l'applicazione della norma in esame, fa comunque presente che le sedi territoriali procederanno alla lavorazione di tutte le domande presentate dalle lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi (compreso l'adeguamento alla speranza di vita) entro il 31.12.2015, con decorrenza della pensione successiva alla predetta data.

Richiedi assistenza