DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO. REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO SI FA RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 92


Si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, secondo comma, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170".
L'art. 3 di tale provvedimento ha previsto - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (5 luglio 2017) - l'emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito decreto contenente le modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro oro, istituito presso l'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Tale decreto ministeriale, allo stato, non è stato emanato. Un suo schema è stato oggetto di una consultazione pubblica conclusasi lo scorso 10 novembre, alla quale Federpreziosi Confcommercio ha partecipato con un proprio documento di osservazioni e proposte la cui sintesi è riportata sul sito del Dipartimento del Tesoro.
Ne deriva che fino all'adozione del summenzionato decreto, non possono trovare applicazione:

  • le prescrizioni relative gli obblighi di comunicazione al registro
  • la sanzione comminata per esercizio abusivo dell'attività
  • la sanzione comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione
  • la procedura per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività
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