Permessi disabili legge 104/92-revisione sanitaria-chiarimenti


In considerazione delle problematiche sorte a seguito delle modifiche apportate in materia  dalla legge 114/2014,  l'Inps ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti  relativamente all'iter di revisione sanitaria ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai sensi della legge 104/92 ai lavoratori dipendenti,  in caso di disabilità grave personale o dei familiari oggetto dell'assistenza.
In particolare, viene sottolineato che i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave  con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, possono continuare a fruire delle  prestazioni anche durante l'iter sanitario di revisione.
Al riguardo, viene chiarito che non occorre presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell' iter sanitario di revisione.
Diversamente, il lavoratore è invece tenuto alla presentazione di una nuova istanza di  autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile ed il completamento dell' iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale (art.33, comma2, legge 104/92;
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Qualora al termine dell'iter di revisione la disabilità grave non fosse confermata, il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni risultate indebite.
 
Riflessi operativi per i datori di lavoro
In linea generale, per effetto di quanto sopra specificato, il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino a completamento dell'iter sanitario di revisione.
Tuttavia, gli effetti sui benefici in godimento  differiranno in base alla situazione ricorrente, come di seguito specificato.
Conferma disabilità grave del lavoratore o del familiare da assistere
Se nel verbale di revisione viene confermato lo stato di disabilità grave del lavoratore  o del familiare per il quale il lavoratore usufruisce dei benefici in esame,  il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno apposita comunicazione  dalla competente sede Inps, che confermerà la prosecuzione degli effetti del provvedimento a suo tempo rilasciato..
In questo caso, il lavoratore non è tenuto a presentare una nuova domanda, ed il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell'iter sanitario dell'eventuale ulteriore revisione, qualora richiesta.
Eventuali variazioni delle predette situazioni devono essere comunque comunicate tempestivamente dal lavoratore e, nel caso in cui il lavoratore presti attività presso un datore di lavoro diverso da quello indicato o la prestazione lavorativa vari da full time a part time o viceversa, il medesimo lavoratore dovrà produrre una nuova domanda.
Mancata conferma disabilità grave del lavoratore o del familiare assistito
In caso di mancata conferma dello stato di disabilità grave del soggetto interessato, il lavoratore, il disabile ed il datore di lavoro riceveranno apposita comunicazione dalla competente sede Inps.  Gli effetti del precedente provvedimento di autorizzazione cesseranno a decorrere dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
Assenza disabile a visita revisione  
L'eventuale assenza a visita di revisione  del disabile va giustificata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dallo stesso Istituto al disabile, al lavoratore ed al datore di lavoro, pena la cessazione degli effetti dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione.
Qualora l'assenza a visita sia imputabile a motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, effettuate le valutazioni del caso da parte dell'Inps, sarà possibile ottenere una seconda convocazione.
Termini certificazione provvisoria
Per effetto delle nuove disposizioni, i termini pe il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni in esame sono ridotti da 90 a 45 giorni. Pertanto, gli accertamenti in via provvisoria sono effettuati, decorsi 45 giorni dalla richiesta dell'interessato, da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale di riferimento del disabile.
Tali accertamenti hanno comunque effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte dell'apposita Commissione ed al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
 
 
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