L'Inps ha fornito chiarimenti in materia di indennità di maternità /paternità , alla luce delle modifiche apportate al Testo Unico sulla maternità (D.Lgs.151/2001) dal Decreto Legislativo 80/2015, con particolare riferimento alla nuova indennità per i padri lavoratori autonomi ed ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione ed affidamento.
Dette tutele, introdotte in via sperimentale per l'anno 2015, per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 148/2015, troveranno, di fatto, applicazione anche per gli anni successivi.
Il medesimo provvedimento prevede, comunque, una clausola di salvaguardia in base alla quale i benefici di cui trattasi possono essere rideterminati qualora si verifichino scostamenti dalle previsioni di spesa.
Indennità paternità lavoratori autonomi con madre lavoratrice dipendente o autonoma
A decorrere dal 25 giugno 2015, può fruire dell'indennità di paternità anche il padre lavoratore autonomo, appartenente ad una delle seguenti categorie:.
Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità .
Decorrenza indennitÃ
Come anticipato, l'indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) verificatisi
dal 25 giugno 2015 in poi. Se l'evento si è verificato in data anteriore, l'indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi.
Se la data dell'evento (morte, grave infermità , ecc.) coincide con la data del parto, quest'ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto, in quanto la data del parto si considera a se stante rispetto ai 3 mesi post partum.
Requisiti e misura indennitÃ
L'indennità di paternità è riconosciuta alle stesse condizioni e nella misura già prevista per l'indennità di maternità per le madri lavoratrici autonome (80% di un importo giornaliero individuato in base all'attività autonoma svolta), a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all'indennità di maternità .
Per quanto riguarda i requisiti, il padre lavoratore autonomo, durante il periodo di indennità di paternità , deve risultare iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni) ed essere in regola con il versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità .
In ogni caso, l'indennità sarà erogata in base alla d'iscrizione dell'interessato alla Gestione autonoma Inps di appartenenza.
In particolare, per gli esercenti attività commerciali e gli artigiani, l'indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera, fissata rispettivamente per gli impiegati dell'artigianato e del commercio, con riferimento all'anno in cui inizia l'indennità di paternità .
Domanda
Per ottenere l'indennità , Il padre lavoratore autonomo deve inoltrare apposita domanda, in modalità cartacea ed entro il termine prescrizionale di un anno, alla sede Inps di competenza, mediante il mod. SR01 (domanda di indennità maternità /paternità ), disponibile sul sito
www.inps.it, nella sezione
modulistica.
Al riguardo, l'Inps fa presente che una volta completato l'aggiornamento della specifica procedura telematica (presumibilmente entro il mese di settembre 2016), le predette domande potranno essere inoltrate soltanto on line attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
Per ciò che concerne le modalità di attestazione delle diverse situazioni che danno diritto all'indennità di paternità , restano valide le istruzioni già impartite dall'Istituto con messaggio n. 8774 del 4.4.2007 e con circolare n. 47/2012.
Estensione periodi maternità lavoratrici autonome in caso adozione e affidamento
Per effetto delle disposizioni in esame, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti, vale a dire per
un periodo di 5 mesi,
a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento. La decorrenza differisce a seconda del caso ricorrente.
In ogni caso, le nuove disposizioni trovano applicazione per gli ingressi in famiglia verificatisi
dal 25 giugno 2015 in poi.
Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l'indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età .
Ai fini della concessione dell' indennità , la lavoratrice deve comunque: