Spreco alimentare – approvazione definitiva in Parlamento


Lo scorso 2 agosto è stato definitivamente approvato dal Senato, senza modifiche, il disegno di legge AS2290 (cfr. allegato) recante: "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
La nuova legge persegue i seguenti obiettivi:
  • recupero e donazione delle eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
  • contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti alimentari, farmaceutici e di altro tipo durante le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti.
Il provvedimento dispone che i prodotti che vengono scartati per motivi diversi da quelli che possono diminuire il livello elevato di sicurezza per il cittadino (ad esempio motivi estetici, errori nella programmazione della produzione, alterazioni dell'imballaggio secondario senza inficiare le idonee condizioni di conservazione, prodotti confiscati, ecc), nonché l' efficacia, nel caso di medicinalipossono essere ceduti gratuitamente a soggetti donatari che destinano prioritariamente tali prodotti a favore di persone indigenti.
Si evidenzia che il provvedimento ha mantenuto, anche grazie all'azione della Confederazione, ilcarattere volontario e non obbligatorio delle cessioni dei prodotti nell'ottica di favorire le donazioni e di evitare aggravi alle imprese associate.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), per "soggetti donatari" si intendono gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità , compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
PRODOTTI ALIMENTARI
Come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), per "eccedenze alimentari" si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
La cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale è disciplinata dall'articolo 3.
Ai sensi del comma 1, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali o per il compostaggio. In particolare il comma 4, art. 3 dispone che possano essere ceduti gli alimenti che non hanno irregolarità di etichettatura riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o a sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze. Inoltre possono essere oggetto di donazione le eccedenze di prodotti agricoli in campo o prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
La responsabilità della raccolta o del ritiro dei prodotti agricoli ricade su chi effettua codeste attività , sia direttamente (soggetti donatari) sia indirettamente (incaricati dai soggetti donatari).
Ai sensi del comma1, art.4, le donazioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Si ricorda che il termine minimo di conservazione di un prodotto è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, è sostituito dalla data di scadenza.
La Direttiva 2000/13/UE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità non disciplina il destino dei prodotti oltre la data del proprio termie minimo di conservazione. Il provvedimento qui commentato dispone che le donazioni di cui all'articolo 3 possano essere ulteriormente trasformate.
 
Il comma 3, art. 4 disciplina specificamente le donazioni dei prodotti della panificazione: I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
Gli operatori del settore alimentare (OSA) sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari fino al momento della cessione, quindi, per quanto riguarda le modalità di conservazione delle eccedenze alimentari, devono prevedere corrette prassi operative per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) 852/2004 e del comma 236, art. 1, L.147/2013 (legge
 
di stabilità 2014), in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Sono quindi tenuti ad adottare misure necessarie ad evitare commistione o scambio tra i prodotti destinati agli impieghi diversi di cui agli articoli 3 e 4 (consumo umano, sostegno vitale degli animali e compostaggio).
Si evidenzia che , anche per questo aspetto, l'azione della Confederazione ha contribuito all'estensione, ai soggetti donatori del provvedimento qui commentato, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che, si ricorda, stabiliscono che ogni soggetto che cede gratuitamente prodotti alimentari deve garantire il corretto stato di conservazione per la parte di competenza.
PRODOTTI FARMACEUTICI
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, l'articolo 15 della legge in oggetto modifica l'art. 157 del D.lgs 219/2006 stabilendo che, con decreto del solo Ministero della Salute da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabilite le modalità di donazione di medicinali non utilizzati, le procedure volte alla tracciabilità dei lotti ed i requisiti dei locali e delle attrezzature in modo da garantire la qualità , la sicurezza e l'efficacia originaria.
Sono esclusi dalla donazione alcuni tipi di farmaci come quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, quelli da conservare in frigorifero e quelli dispensabili solo da strutture ospedaliere. Possono essere donati solo medicinali in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità .
PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO
La distribuzione di articoli ed accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale è disciplinata dall'articolo 14 della legge in oggetto.
Anche in questo caso l'azione della Confederazione ha evitato che gli articoli di abbigliamento ceduti potessero essere successivamente oggetto di nuova commercializzazione con il rischio di creare mercati paralleli.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14, si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo modifica la disciplina della fase di trattamento (selezione ed igienizzazione) del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al D.M. del Ministero dell'Ambiente del 1998 al fine di contribuire alla sostenibilità economica dell'attività di recupero e di evitare, allo stesso tempo, impatti negativi sulla salute. Le modifiche apportate prevedono che l'ottenimento delle specifiche microbiologiche di cui al punto 8.9.3 del sub-allegato citato siano raggiuntemediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Tavolo di Coordinamento istituito con D.M. del 17 agosto 2012, relativo a Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, acquisirà nuove funzioni ed una nuova composizione. Al Tavolo è assegnato il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze.
La nuova composizione del Tavolo prevede, tra gli altri, quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione, un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari, tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare, due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva, due rappresentanti designati dalle associazioni agricole due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
La partecipazione al tavolo è gratuita e l'attività dello stesso è oggetto di relazione annuale da presentare alle Camere.
Per la promozione, la formazione e le misure preventive in materia di riduzione degli sprechi l'articolo 9 dispone che vengano assicurati un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche da parte della RAI. Da parte dei Ministeri coinvolti saranno promossi modelli improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità , campagne di comunicazione per il recupero alimentare e campagne informative per la riduzione degli sprechi nonché la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
Altre misure per la riduzione degli sprechi nella somministrazione verranno individuate tramite linee di indirizzo predisposte dal Ministero della Salute e rivolte agli enti gestori delle mense, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di programmi di educazione alimentare, linee guida per disincentivare alimenti e bevande "sconsigliati" e clausole relative all'alimentazione nei bandi gara d'appalto per la refezione scolastica.
Dal punto di vista economico il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del D.L. n. 83/2012 viene rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per il 2016.
Il finanziamento degli interventi per la riduzione degli sprechi alimentari attinge anche al fondo istituito dal Ministero dell' ambiente con la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio che, secondo le disposizioni e per le finalità di cui alla legge in oggetto, riceve un supplemento di 1 milione di euro per il 2017 e il 2018. In particolare questo fondo Ã¨ finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e la formulazione di bandi pubblici (comma 323, art.2, L. 244/2007).
Inoltre, viene istituito un nuovo fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il nuovo fondo è destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento, come imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili (comma 2, art. 11, L …./2016). Le modalità di utilizzo del fondo saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Oltre allo stanziamento di fondi specifici, si dispone che i comuni possano ridurre la tariffa della tassa dei rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che cedano tali beni a titolo gratuito ai soggetti indigenti o bisognosi o per l'alimentazione animale. A tale proposito l'art. 17 dispone che il comune puòapplicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità , debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
L'articolo 16 prevede una comunicazione telematica mensile delle cessioni gratuite, per le quali è prevista l'esenzione dell'imposta ai sensi del comma 12, art. 10, DPR 633/1972, al fine di evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i vantaggi, anche fiscali, che la legge connette alla cessione.
La comunicazione telematica deve essere presentata all'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti entro la fine del mese a cui si riferiscono le donazioni, secondo modalità che verranno stabilite dall'Agenzia delle entrate. Le informazioni da indicare sono le seguenti: data, ora e luogo di inizio del trasporto, luogo di destinazione finale dei beni e ammontare complessivo dei beni donati calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
Tale comunicazione può non essere inviata se il valore dei beni ceduti non supera i 15.000 euro per ogni singola donazione nel corso del mese a cui si riferisce. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.
La comunicazione telematica è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15, art. 6, L. 133/1999 così come modificato dal comma 6 dello stesso articolo. In virtù di tali modifiche si consente di detrarre l'IVA pagata sui prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, se detti prodotti sono ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; la norma li considera infatti distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento introduce altre novità in materia fiscale:
aggiunge i prodotti ai fini di solidarietà sociale che verranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7, dell'art.16, alla totale deducibilità dal reddito dei costi di produzione o di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero eliminati dal commercio. La stessa disposizione è prevista per i beni non di lusso che presentano imperfezioni, ma che risultano ancora idonei all'uso, seppur necessariamente esclusi dal mercato o destinati alla distruzione, qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato;
la platea originariamente composta dalle sole ONLUS viene estesa ai soggetti donatari di cui all'art. 2;
- quanto sopra disposto si applica a condizione che la produzione o il commercio di tali beni rientrino nell'attività propria dell'impresa e che per ogni singola cessione sia predisposto undocumento di trasporto ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità , della quantità o del peso dei beni ceduti;
- la condizione necessaria per godere dei benefici di cui sopra secondo quanto disposto al comma 4, D.lgs 460/1997 viene modificata prevedendo che il soggetto beneficiario effettui un'appositadichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'impresa cedente.
Ai sensi dell'art. 18, infine, alle donazioni di cui all'art.2 della stessa legge non si applicano le disposizioni del titolo V del libro secondo del codice civile.



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