Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/


Premessa
Come noto, il comma 3, dell'art. 13-bis, del D.L. n. 113 del 2016 (inserito dalla legge di conversione n. 160 del 2016), ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti - tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni a decorrere dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Ora, con la Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle modalità ed ai termini per poter accedere a tale beneficio.
Si illustrano, di seguito, i principali aspetti esaminati dall'Amministrazione finanziaria.
  1. Ambito di applicazione
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento, l'Agenzia delle entrate precisa che possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
  • hanno definito le somme dovute mediante adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire, oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento, con esclusione degli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione e gli accordi di mediazione.
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.
Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo, viene rilevato che il beneficio della nuova rateazione è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
  • la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016;
  • alla data di presentazione dell'istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
  • Procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione
La Circolare precisa che, affinché sia accordato un nuovo piano di rateazione delle residue somme dovute, è sufficiente che i contribuenti interessati presentino un'istanza, in carta semplice, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento di rateazione, mediante consegna diretta, invio per raccomandata oppure per posta elettronica certificata, entro e non oltre il 20 ottobre 2016 (ossia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 113 del 2016).
Inoltre, l'istanza in parola deve riportare l'indicazione degli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza, nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto.
L'Agenzia delle entrate chiarisce, a tale riguardo, che, per la scelta del numero massimo di rate del nuovo piano di rateazione, occorre far riferimento alla data di perfezionamento dell'atto in questione.
In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015 (ossia, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2015, che ha elevato, da dodici a sedici, il numero massimo delle rate fruibili dal contribuente per le somme dovute superiori a cinquantamila euro), il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici.
Nel caso in cui, invece, il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi successivamente alla predetta data del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.
L'Ufficio competente, dopo aver verificato la tempestività dell'istanza e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione, a seguito dell'avvenuta decadenza dalla rateazione, ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate richieste dal contribuente.
L'importo oggetto del nuovo piano rateale sarà costituito da imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base all'originario piano rateale, nonché dagli interessi di rateazione che saranno dovuti al tasso di interesse legale applicato al momento del pagamento della prima rata del piano di rateazione originario.
L'Ufficio provvederà , quindi, ad informare il contribuente circa l'accoglimento dell'istanza presentata, attraverso la consegna diretta di una comunicazione, oppure mediante raccomandata o per posta elettronica certificata, qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell'istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nella medesima istanza, indicando l'importo della rata iniziale, che dovrà essere versata, mediante modello F24, entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
Dopo aver effettuato il versamento della rata iniziale, entro i successivi dieci giorni, il contribuente dovrà far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente, il quale dovrà predisporre il piano di rateazione definitivo, con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.
Con riguardo alla scadenza delle rate successive, con il documento di prassi in commento, l'Agenzia delle Entrate precisa che il termine trimestrale per il pagamento è individuato:
  • per gli atti perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015, in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale;
  • per gli atti perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015, in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale.
Infine, in relazione ad eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo piano di ammortamento, nella Circolare si evidenzia che possono verificarsi le seguenti due ipotesi:
  • mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente. In tal caso il contribuente permane nella condizione di "decaduto" e l'Ufficio procederà , pertanto, a revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione, oppure ad iscrivere a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario, nonché la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza ( pari al del 30 per cento aumentata della metà );
  • mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva. In tal caso, si verifica la decadenza dalla nuova rateazione e l'Ufficio, conseguentemente, procederà a porre in essere le attività volte al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano di rateazione.
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