Decreto legge fiscale (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) – Le norme in materia di Iva


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (si veda, al riguardo, la Comunicazione del Direttore Generale del 26 ottobre 2016), collegato alla legge di bilancio 2017.
Il citato Provvedimento contiene, tra le altre cose, importanti misure di contrasto all'evasione in materia di Iva, che, di seguito, si esaminano.
  1. Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Tramite la riformulazione dell'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 - che disciplinava il cosiddetto "spesometro" - si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo per i soggetti passivi d'imposta di trasmettere trimestralmente in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate in tale periodo, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.
Devono essere trasmessi in forma analitica, secondo modalità che saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, almeno:
  • i dati identificativi delle parti;
  • la data ed il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l'aliquota applicata;
  • l'imposta;
  • la tipologia dell'operazione.
  • Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Con la stessa tempistica delle comunicazioni dei dati delle fatture, i soggetti passivi d'imposta, dal 1° gennaio 2017, sono tenuti anche a trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche se a credito.
Questo adempimento non riguarda i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché in corso d'anno non vengano meno le condizioni di esonero.
Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno individuati in un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate confronterà i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni con quelli dei versamenti. In caso di incongruenze tra i dati comunicati e quelli effettivi l'Agenzia lo renderà noto ai contribuenti interessati, che potranno fornire chiarimenti oppure versare quanto dovuto, avvalendosi del ravvedimento operoso.
  1. Credito d'imposta.
Per l'adeguamento tecnologico derivante dai nuovi obblighi di comunicazione è stato previsto, per i soggetti che nell'anno precedente a quello in cui è stato sostenuto tale costo hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro, un credito d'imposta di 100 euro, usufruibile una sola volta, ed utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Ai soggetti che inviano i dati delle fatture e che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, è riconosciuto anche un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.
  1. Sanzioni.
Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di euro 25.000. Non si applica il principio del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è stabilita una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
  1. Precedenti obblighi eliminati.
A seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi comunicativi è stabilita l'eliminazione dal 1° gennaio 2017:
  • dell'obbligo di trasmissione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (il cosiddetto "spesometro");
  • dell'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio e leasing, ai sensi dell'art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605 del 1973;
  • dell'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi ricevuti (Modello Intra 2);
  • dell'obbligo di trasmissione della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.
  • Conservazione delle fatture elettroniche.
In caso di trasmissione delle fatture elettroniche o di documenti informatici attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), e successiva loro memorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, per tali documenti si intendono assolti gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.
L'efficacia della norma è subordinata all'emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne definisca tempi e modalità di applicazione.
 
  1. Nuovi termini di presentazione della dichiarazione annuale.
Il decreto in esame ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali Iva per i periodi d‘imposta successivi al 2016: tali dichiarazioni potranno essere trasmesse dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione annuale relativa al 2016 dovrà invece essere presentata, come già previsto, nel mese di febbraio 2017.
  1. Operazioni eseguite tramite distributori automatici.
E' stato riformulato l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, che, per i soggetti che cedono beni mediante distributori automatici, aveva stabilito l'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2017, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Nel nuovo testo della norma l'obbligo è stato differito al 1° aprile 2017, ed esteso anche ai soggetti passivi che, tramite distributori automatici, effettuano prestazioni di servizi.
Peraltro, con provvedimento direttoriale potranno essere disposti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di decorrenza dell'obbligo in questione in considerazione di specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.
  1. Imprese che operano nel settore della grande distribuzione.
Si consente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione che, entro il 31 dicembre 2016, esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare complessivo giornaliero delle operazioni effettuate, a norma dell'art. 1, commi da 429 a 432, della L. n. 311 del 2004, di continuare ad effettuare tale trasmissione di dati anche nel 2017. In sostanza, tali imprese possono mantenere il regime di cui alla citata legge del 2004, oppure adottare il sistema opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015.
  1. Depositi Iva.
E' stato riformulato, con effetto dal 1° aprile 2017, il comma 6 dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, riguardante i depositi Iva. La modifica di maggior rilievo consiste nella previsione che, per i beni diversi da quelli introdotti in seguito ad acquisti intracomunitari, all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito l'imposta non potrà più essere assolta con il sistema del "reverse charge" dal soggetto passivo che procede all'estrazione, ma dovrà essere versata dal gestore del deposito in nome e per conto di tale soggetto.
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