Aliquota IVA per la somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103/E del 17 novembre 2016


Con la Risoluzione n. 103/E del 17 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica da parte di un contribuente, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, tramite distributori automatici a capsule o cialde, nei confronti di:
  • soggetti titolari di partita IVA, che acquistano le capsule/cialde e sono "consumatori finali";
  • soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, nel dare risposta ai quesiti proposti, evidenzia, innanzitutto, che la somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici, è assoggettata all'aliquota del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che testualmente recita: "somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)", a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino.
L'Amministrazione finanziaria precisa, quindi, che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi, è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare", elemento, quest'ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in argomento dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare.
Pertanto, con riferimento al primo aspetto, in linea con quanto già sostenuto con la propria Risoluzione n. 124/E del 2000, l'Agenzia delle entrate afferma che l'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.
Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto, poiché le predette cessioni non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande", atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.
Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la suddetta eccezione non ricorre nel caso in cui l'acquirente sia il datore di lavoro che acquista la partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori, ferma restando l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto delle cialde, in capo allo stesso.
Con riferimento, invece, al secondo aspetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, affinché si possa applicare l'aliquota ridotta del 10% alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, è necessario che le cessioni di dette capsule o cialde vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzino i distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice, precisando che sia il contratto che le relative fatture debbano essere intestate alla stessa persona.
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