Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione – cd SCIA 2 – Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – Pubblicazione nella GU


Sul Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre u.s., è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che reca la revisione dei regimi abilitativi di cui all'art. 5 della legge 124/2015 di riforma della PA. (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&elenco30giorni=true)
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre.
La pubblicazione del decreto legislativo 222 chiude, a due giorni dalla scadenza della delega, un lungo processo iniziato nel 2015 ancora prima che venisse approvata la legge 124 di riforma della pubblica amministrazione che contiene, all'articolo 5, la delega alla base del provvedimento.
Si ricorda infatti che un primo tentativo di ricognizione era contenuto nella bozza di accordo che costituiva l'esito dei lavori di un tavolo istituzionale informale composto da alcune Regioni ed il MISE a seguito della richiesta avanzata dalle Regioni a giugno del 2013 volta a chiedere un tavolo di confronto istituzionale in materia di liberalizzazioni (cfr. nostra nota del 2 febbraio 2015).
Il provvedimento conferma lo schema già noto (cfr., da ultimo, la lettera del Direttore Generale di settembre) e si compone di alcuni articoli iniziali ed una tabella allegata (tabella A) che contiene, per ciascuna delle attività ivi elencate, il corrispondente regime amministrativo da applicare (cfr. art. 2, comma 1).
Di seguito una rassegna delle principali disposizioni.
Zone o aree in cui è vietato l'esercizio di una o più attività con riferimento al tipo o alla categoria merceologica (art. 1, comma 4)
Si tratta della disposizione che consente ai comuni, d'intesa con la regione e sentito il soprintendente, di adottare delibere per delimitare, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività (di cui alla tabella A allegata al provvedimento), individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Questa disposizione, pertanto, supera le obiezioni contenute nella recente sentenza 239  della Corte Costituzionale  (cfr. nostra nota n. 39 del 18.11.06) che ha cassato un articolo del codice del commercio della Regione Puglia, che prevedeva il divieto di particolari merceologie o settori merceologici  a motivo del contrasto con le disposizioni nazionali dettate per evitare restrizioni alla libera concorrenza e discriminazioni concorrenziali tra operatori.
Probabilmente, anche a motivo di questo richiamo è stato inserito un periodo in base al quale i Comuni sono tenuti a trasmettere copia delle deliberazioni adottate anche al Mise ed al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, ai fini del monitoraggio degli effetti applicativi che si determineranno sul territorio.
Autorizzazione ex art.64 del TULPS per i pubblici esercizi nelle zone tutelate
Il provvedimento pubblicato, anche a seguito delle pressioni della Confederazione,  non contienepiù l'abrogazione dell'art.64 del TULPS.
Pertanto l'autorizzazione dei pubblici esercizi in tali zone resta in vigore.
Analogamente il provvedimento mantiene l'obbligo di comunicare ai Comuni  la cessazione delle attività commerciali.
TABELLA A
La tabella A si compone di tre sezioni:
  • Attività commerciali e assimilabili;
  • Edilizia;
  • Ambiente.
Per quanto riguarda la sezione I – attività commerciali e assimilabili, sono sostanzialmente confermati i regimi amministrativi vigenti. In particolare:
  • la SCIA per il vicinato;
  • l'autorizzazione per le medie e grandi strutture cui si applica il silenzio assenso (decorsi 90 giorni per le medie strutture e 180 giorni, di cui 60 per indire la Conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) in caso di apertura, ampliamento, e trasferimento di sede. All'autorizzazione dovrà essere affiancata la SCIA in caso sia necessario richiedere la prevenzione incendi o, per il settore alimentare, presentare la notifica sanitaria. Solo per il subingresso vale il regime della comunicazione  (o della SCIA unica nel caso del settore alimentare).
Distributori automatici
Accogliendo le istanze della Confederazione, si prevede la SCIA unica, composta dalla SCIA per l'avvio dell'attività più la SCIA per la notifica sanitaria.
Viene per la prima volta precisato a livello nazionale che per  la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni e che le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari, sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette alla ASL.
Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori
In questo caso il provvedimento non risulta pienamente soddisfacente per aver inserito la specifica che le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP che le trasmette al Questore.
Tale disposizione infatti appare profondamente innovativa rispetto all'assetto attuale (modalità indicate liberamente da ogni Questura) con il rischio concreto di trovare impreparati, tra quindici giorni, sia i SUAP che le Questure con possibili effetti negativi per le imprese sul piano della certezza del diritto. 
Commercio su aree pubbliche
Anche in questo caso, accogliendo le istanze della Confederazione, viene confermata l'autorizzazione per l'avvio dell'attività (più la SCIA nel caso di notifica sanitaria per il commercio su area pubblica alimentare).
Pubblici esercizi
Come anticipato in premessa, resta ferma l'autorizzazione per le zone tutelate in caso di apertura, trasferimento e ampliamento dei pubblici esercizi (cui si applica il silenzio assenso decorsi 60 giorni più la SCIA in caso di notifica sanitaria).
Le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2017 (cfr. art. 6, comma 2).
 
Richiedi assistenza