Sul Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre u.s., è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che reca la revisione dei regimi abilitativi di cui all'art. 5 della legge 124/2015 di riforma della PA. (
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&elenco30giorni=true)
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre.
La pubblicazione del decreto legislativo 222 chiude, a due giorni dalla scadenza della delega, un lungo processo iniziato nel 2015 ancora prima che venisse approvata la legge 124 di riforma della pubblica amministrazione che contiene, all'articolo 5, la delega alla base del provvedimento.
Si ricorda infatti che un primo tentativo di ricognizione era contenuto nella bozza di accordo che costituiva l'esito dei lavori di un tavolo istituzionale informale composto da alcune Regioni ed il MISE a seguito della richiesta avanzata dalle Regioni a giugno del 2013 volta a chiedere un tavolo di confronto istituzionale in materia di liberalizzazioni (cfr. nostra nota del 2 febbraio 2015).
Il provvedimento conferma lo schema già noto (cfr., da ultimo, la lettera del Direttore Generale di settembre) e si compone di alcuni articoli iniziali ed una tabella allegata (tabella A) che contiene, per ciascuna delle attività ivi elencate, il corrispondente regime amministrativo da applicare (cfr. art. 2, comma 1).
Di seguito una rassegna delle principali disposizioni.
Zone o aree in cui è vietato l'esercizio di una o più attività con riferimento al tipo o alla categoria merceologica (art. 1, comma 4)
Si tratta della disposizione che consente ai comuni, d'intesa con la regione e sentito il soprintendente, di adottare delibere per delimitare, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività (di cui alla tabella A allegata al provvedimento), individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Questa disposizione, pertanto, supera le obiezioni contenute nella recente sentenza 239 della Corte Costituzionale
(cfr. nostra nota n. 39 del 18.11.06) che ha cassato un articolo del codice del commercio della Regione Puglia, che prevedeva il divieto di particolari merceologie o settori merceologici a motivo del contrasto con le disposizioni nazionali dettate per evitare restrizioni alla libera concorrenza e discriminazioni concorrenziali tra operatori.
Probabilmente, anche a motivo di questo richiamo è stato inserito un periodo in base al quale i Comuni sono tenuti a trasmettere copia delle deliberazioni adottate anche al Mise ed al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, ai fini del monitoraggio degli effetti applicativi che si determineranno sul territorio.
Autorizzazione ex art.64 del TULPS per i pubblici esercizi nelle zone tutelate
Il provvedimento pubblicato, anche a seguito delle pressioni della Confederazione, non contienepiù l'abrogazione dell'art.64 del TULPS.
Pertanto l'autorizzazione dei pubblici esercizi in tali zone resta in vigore.
Analogamente il provvedimento mantiene l'obbligo di comunicare ai Comuni la cessazione delle attività commerciali.
TABELLA A
La tabella A si compone di tre sezioni:
Per quanto riguarda la sezione I – attività commerciali e assimilabili, sono sostanzialmente confermati i regimi amministrativi vigenti. In particolare: