Divieto di commercializzazione dei sacchetti



Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità .
Le novità introdotte e l'intero quadro normativo ora disciplinato all'interno del Codice dell'Ambiente rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese.
Il nuovo decreto abroga la disciplina italiana vigente (articolo 1, commi 1129,1130 e 1131 della legge 296/2006 e articolo 2 Dl 2/2012 convertito con legge 28/2012) ma la ripropone identica, per la parte relativa agli shopper, inserendola nel Codice ambientale, Dlgs 152/2006, nella parte dedicata alla gestione degli imballaggi.
Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province).
La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della direttiva 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti.
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